Anche la nuova Voluntary Disclosure permetterà ai contribuenti di comunicare al fisco il denaro contante o valori al portatore ovunque custoditi. I contanti e gli altri valori chiusi nelle cassette di sicurezza, casseforti e nei caveau delle banche, sia in Italia sia all’estero, saranno quindi oggetto di collaborazione volontaria.
Le norme che regolamentano la collaborazione volontaria, dopo le modifiche intervenute alla Camera, sono state approvate a Palazzo Madama. Ora quindi le regole con cui giocare la partita della voluntary bis sono definitive.
Nel testo approvato si riporta la nuova presunzione di legge secondo cui i contanti che emergeranno dalle cassette di sicurezza andranno ad incrementare in parti uguali le dichiarazioni fiscali degli ultimi cinque anni (mentre fino ad oggi il maggior reddito sarebbe stato caricato integralmente sull’ultima dichiarazione).
In aggiunta, la voluntary bis – come peraltro la versione precedente – consente di regolarizzare gli oggetti preziosi e le opere d’arte. Tuttavia, allo stato attuale, non è ancora chiaro se oggetti preziosi e opere d’arte rientrino nella definizione di valori al portatore di cui al comma 3 dell’articolo 5-octies.
Se così fosse vi sarebbero le seguenti conseguenze: in primo luogo, l’operatività della presunzione secondo la quale i valori al portatore derivino da redditi non dichiarati conseguiti in quote costanti nel 2015 e nei quattro periodi precedenti, salvo prova contraria che il contribuente dovrà fornire al fisco. La novità principale riguarda, per i valori al portatore, la rateizzazione dei relativi redditi su cinque anni, così come avviene per i contanti.
In secondo luogo, l’applicabilità di una procedura rafforzata per l’emersione in base alla quale il contribuente deve:
– dichiarare che l’origine dei valori non derivi da reati diversi da quelli tributari;
– procedere all’apertura delle cassette di sicurezza alla presenza di un notaio;
– depositare i valori su una relazione vincolata presso intermediari abilitati.
In verità la redazione di un inventario, ora prevista obbligatoriamente per le cassette di sicurezza, è già stata largamente adottata nel corso della prima voluntary anche ad esempio per la dimostrazione della detenzione di opere d’arte in abitazioni estere (con inventario redatto da accreditate case d’aste).
Così come già nella “vecchia” voluntary i contanti, i lingotti, l’oro monetato ed eventuali titoli al portatore rinvenuti presso abitazioni estere o cassette di sicurezza sono stati depositati presso un intermediario abilitato (banche estere o residenti) al fine di ottenere i benefici della procedura.
L’espressa previsione che la relazione su cui vengano depositati i valori sia vincolata fino alla conclusione della procedura di fatto recepisce il comportamento già adottato dagli intermediari nella prima voluntary, al fine di rispondere alla normativa antiriciclaggio.
Per le opere d’arte e gli oggetti preziosi, qualora questi rientrassero nella definizione di “valori al portatore”, non è chiaro come sia possibile soddisfare questa ultima condizione se non affidandoli in “amministrazione senza possesso” ad una fiduciaria italiana. Peraltro l’affidamento delle opere e dei preziosi ad una fiduciaria italiana consentirebbe anche di attuare il cosiddetto “rimpatrio giuridico”, con tutti i conseguenti benefici in termini di riduzione delle sanzioni e dei periodi accertabili.
Per i contribuenti che detengono valori custoditi nei caveau, preziosi ed opere d’arte, la voluntary bis offre una nuova possibilità per regolarizzare i conti con il fisco. Seguici per restare sempre aggiornato o contattaci senza impegno per un appuntamento riservato con i nostri professionisti.
Scopri i nostri servizi multidisciplinari dalla A alla Z: servizi fiscali, contabilità, assistenza legale, consulenza del lavoro, servizi per l’internazionalizzazione, consulenza franchising, assistenza a pmi e startup innovative, commercialista Cremona e avvocato Cremona.