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Responsabilità medica e sanitaria: pubblicata la nuova legge

E’ stata pubblicata sulla Gazzatta Ufficiale di venerdì 17 marzo scorso le legge n. 24 dell’8 marzo 2017 che introduce nuove regole in tema di responsabilità medica e sanitaria.

Diverse sono le novità introdotte dall’intervento legislativo.

Anzitutto la legge prevede un doppio binario di responsabilità: quella della struttura sanitaria e quella dell’operatore sanitario. Tali responsabilità di differenziano sotto molteplici profili. La responsabilità della struttura è qualificata dalla legge di tipo contrattuale, con conseguente riparto dell’onere probatorio più favorevole per il paziente che ritiene essere stato danneggiato e prescrizione ordinaria decennale. La responsabilità del sanitario, invece, è considerata dalla legge di tipo extracontrattuale: in questo caso la prescrizione è ridotta (cinque anni) e l’onere probatorio circa il danno, l’evento lesivo, il nesso causale tra l’evento e la condotta del sanitario nonché l’illegittimità del comportamento di quest’ultimo sono posti interamente a carico del paziente – attore.

Pertanto, colui che pretende il risarcimento si trova dinanzi ad una scelta strategica circa i soggetti contro cui rivolgere la propria azione risarcitoria: la struttura o il sanitario.

Altra importante novità riguarda la possibilità per il danneggiato di rivolgere le proprie domande anche direttamente nei confronti delle compagine di assicurazione dei presunti responsabili (le strutture saranno obbligate ad assicurarsi salva la possibilità di autoassicurazione). Tale istituto, mutuato dal sistema della responsabilità civile auto, si pone il duplice obiettivo di coinvolgere sin dall’inizio il soggetto obbligato a tenere indenne il responsabile, chiarendo i limiti della garanzia patrimoniale che costituisce la provvista economica su cui il presunto soggetto danneggiato potrebbe contare, e, dall’altro lato, di alleggerire la posizione dell’assicurato – autore dell’illecito che vedrà l’immediata condanna dell’assicurazione, con salvezza del proprio patrimonio. Gli assicurati, dal canto loro, sono considerati dalla legge liticonsorti necessari e, pertanto, la loro partecipazione al giudizio è indispensabile e imprescindibile.

Il legislatore ha previsto non pochi vincoli di natura processuale.

In particolare, prima di introdurre la causa di risarcimento, a pena di improcedibilità della domanda, l’attore deve attivare, in via alternativa, la mediazione (d. lgs. 28/2010) o l’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.). Mediazione e conciliazione sono due percorsi diversi, che scontano limiti e offrono opportunità differenti; la scelta è rimessa al difensore della parte che dovrà valutare anche strategicamente come procedere. E’ prevista la partecipazione obbligatoria di tutte le compagnie di assicurazione, che, in questa fase, hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. E’ previsto che eventuali comportamenti scorretti delle assicurazioni possano esporre queste ultime a segnalazioni presso l’Istituto di vigilanza Ivass.

La conciliazione deve essere definita in un lasso temporale di sei mesi dal deposito del ricorso. La richiesta giudiziale di risarcimento del danno diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione tecnica o dalla scadenza del termine, è introdotta la domanda di merito avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno.

Anche tale domanda, tuttavia, è soggetta a ulteriori vincoli. Infatti, la richiesta di risarcimento del danno non può essere introdotta in via ordinaria ma deve essere avviata nelle forme del giudizio sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.). Tale ricorso va depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento preventivo.

Altra novità introdotta dalla legge è la limitazione dell’azione di rivalsa nei confronti del sanitario.

L’articolo 9 della legge delimita in modo significativo l’azione di rivalsa che, sino ad oggi, consentiva sempre alle strutture sanitarie (o al loro assicuratore) di riversare sui medici, dipendenti e non, le conseguenze del proprio errore.

Con le limitazioni previste dalla nuova legge, invece, l’azione di rivalsa potrà essere promossa solo in caso di dolo e colpa grave del sanitario e comunque solo dopo che l’azienda abbia provveduto a risarcire il danno. Inoltre, sussiste un limite economico della rivalsa contro l’operatore sanitario – salva l’ipotesi che sia stato chiamato in giudizio assieme alla struttura: il medico non potrà essere condannato oltre il triplo del proprio reddito lordo annuale.

L’Avvocato Sara Azzini, partner di Azzini Zagni | Avvocati e Commercialisti, è specializzata in responsabilità medica. Contatta lo studio per un incontro informativo in caso di tematiche afferenti la responsabilità medica e sanitaria.

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