Niente Ivafe in Unico 2015 per le quote di società a responsabilità limitata detenute all’estero e per i finanziamenti a società estere. È questa la conclusione del tutto prevalente che si trae dai mutamenti apportati all’articolo 19 del decreto legge 201/2011 dalla legge europea 2013 bis, in vigore già dal 1° gennaio 2014.
L’articolo 9 della legge 161/2014 ha modificato la base imponibile Ivafe, sostituendo nell’articolo 19, comma 18 del Dl 201/2011, la (più generica) locuzione “attività finanziarie”, con il riferimento ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti oltrefrontiera.
Conseguentemente, a decorrere dal 2014 l’Ivafe non deve applicarsi sulle quote di società a responsabilità limitata (comunicazione Assofiduciaria del 1° dicembre 2014), cui vanno aggiunte le altre attività finanziarie che non scontano imposta di bollo in Italia (per esempio finanziamenti, quote di società di persone, valute estere, metalli preziosi, azioni od obbligazioni non depositate in banca). Le istruzioni al modello Unico Pf 2015 riportano il contenuto della nuova base imponibile Ivafe, senza tuttavia soffermarsi sulle conseguenze. Le attività andranno indicate a quadro RW anche nella presente dichiarazione, assolvendo così l’obbligo della legge 167/1990, ma non verranno comprese nella base imponibile della “patrimoniale”; allo scopo si ritiene che vada barrata la nuova casella 20 (“solo monitoraggio”) dei righi da RW1 a RW5.
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