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Nuovi voucher per famiglie ed imprese, cosa c’è da sapere

Parte da oggi, lunedi 10 luglio, la possibilità per imprese e famiglie di registrarsi sul portale Inps ed iniziare ad utilizzare i nuovi voucher. Iscrizione online obbligatoria anche per i lavoratori. Per registrarsi è necessario essere in possesso del Pin Inps, o in alternativa le credenziali della Spid o Cns. La procedura si può attivare anche telefonando al call center Inps al numero 803.164.  I nuovi voucher possono essere utilizzati per prestazioni ancora da svolgersi, non per rendicontare prestazioni già effettuate.

Commercialisti, consulenti del lavoro ed altri intermediari potranno gestire le posizioni dei propri clienti solo a partire dalla fine del mese.

Chi può beneficiare dei nuovi voucher?
Interessate ai nuovi voucher sono due tipologie di destinatari:

  • le famiglie, che potranno retribuire piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare. In questo caso i voucher prendono il nome di ‘libretto famiglia’.
  • le aziende fino a 5 dipendenti, ed anche i professionisti, i lavoratori autonomi e la pubblica amministrazione. Per questi soggetti i voucher si chiameranno ‘contratto di prestazione occasionale’. L’accesso è precluso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati, ma la norma specifica che devono essere a tempo indeterminato. Esclusione anche per le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e di quelle del settore delle miniere, cave e torbiere. Niente voucher anche nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Regole diverse sono state stabilite per il settore agricolo (vedi sotto).

Fino a che importo si potranno utilizzare i nuovi voucher?

I tetti d’uso sono identici per entrambe le fattispecie e ammontano a 5mila euro all’anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre) per ogni prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori.

  • Il limite per il lavoratore: ogni lavoratore potrà percepire con i voucher fino ad un massimo di 5mila euro all’anno netti. Se il lavoratore svolge l’attività occasionale per un solo soggetto il tetto è ridotto a 2.500 euro.
  • Il limite per l’utilizzatore (impresa o famiglia): anche per l’utilizzatore il limite annuo complessivo dei lavoratori occasionali è fissato in 5mila euro netti. In particolari casi è previsto che i compensi erogati a particolari soggetti possano essere computati al 75 per cento. Si tratta di titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità, di giovani con meno di 25 anni se iscritti a un ciclo di studi scolastici o universitari, di persone disoccupate ex articolo 19 del dlgs 150/15 e dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito d’inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.  In altre parole, impiegando solamente questi prestatori l’utilizzatore (impresa o famiglia) avrà un limite annuo d’importo più elevato (6.667 euro), ma per il lavoratore i limiti rimangono quelli ordinari (2.500 oppure 5.000 euro) senza poterli superare.

In ogni caso sia per le imprese che per le famiglie le prestazioni occasionali non potranno superare le 280 ore nell’anno civile.

Quanto costano i nuovi voucher per imprese, professionisti, lavoratori autonomi e PA?

Per le  imprese il costo del lavoro occasionale diventa più salato, visto che gli oneri (contributivi e assicurativi) sono pari al 36,5% del compenso erogato. Il compenso minimo orario è fissato in 9 euro netti per il lavoratore. In capo all’azienda ogni ora di lavoro con voucher costa 12,41 euro.

Il compenso minimo netto pattuito giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, pari a 4 ore (euro 49,64 lorde).

Con che modalità si comunicano per le imprese le prestazioni dei lavoratori?

Come nella precedente versione, si conferma  l’obbligo di comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio, l’utilizzo delle prestazioni accessorie indicando, tra l’altro, anche il compenso pattuito che come detto non potrà essere inferiore a 36 euro (per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata). Le comunicazioni avverranno mediante piattaforma Inps. Al lavoratore arriverà una notifica della comunicazione effettuata dall’impresa tramite sms o email. In caso di mancata prestazione, l’impresa deve trasmettere la revoca entro i tre giorni successivi a quello programmato di svolgimento della prestazione (altrimenti l’Inps paga comunque).

Una volta comunicata la prestazione da parte dell’impresa, qualora questa non venga effettivamente svolta l’utilizzatore, il datore, può revocare la comunicazione di prestazione nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista. Una possibilità che potrebbe essere veicolo di abusi. Per questo motivo il lavoratore potrà entrare nella piattaforma e confermare di aver veramente eseguito la prestazione, inibendo in tal caso la revoca da parte del committente. Oppure se quest’ultimo la revocherà prima della conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso. Tuttavia una possibile criticità per il datore potrebbe essere quella di dimostrare che la prestazione non è stata svolta se il lavoratore, in malafede, conferma all’Inps di aver comunque portato a termine l’incarico.

Quanto costano i nuovi voucher per le famiglie?

In ambito familiare il compenso netto orario è di 8 euro, mentre  il compenso lordo (costo per la famiglia) è di 10 euro.

Con che modalità si comunicano per le famiglie le prestazioni dei lavoratori?

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o contact center dovrà comunicare: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione nonché le altre informazioni per la gestione del rapporto. In materia di comunicazioni le famiglie godono così di un trattamento particolarmente vantaggioso perché sono esonerate dalla comunicazione preventiva (prevista per tutti gli altri utilizzatori) e possono rendicontare le prestazioni anche alla fine del mese mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. Al termine di queste operazioni, anche il prestatore riceve notifica (e-mail, sms) dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa.

Come si procede alle operazioni di acquisto voucher, erogazione ed accreditamento delle somme ai lavoratori?
I nuovi voucher non possono più essere acquistati in posta o nelle tabaccherie.  Per poter iniziare ad utilizzare i nuovi voucher bisognerà procedere ad un versamento preventivo. Fino a quando i commercialisti ed i consulenti non verranno abilitati in delega, ogni utilizzatore dovrà procedere in autonomia attraverso il portale dell’Inps. Qui sarà possibile gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori per mezzo di un sistema di pagamento elettronico. I versamenti potranno anche essere effettuati con il modello F24, ma in tal caso non è ammessa la compensazione. Le famiglie, solo ai fini dell’accesso al ‘libretto famiglia’ avranno la facoltà di delegare le operazioni telematiche a un ente di patronato.

I lavoratori riceveranno il pagamento delle somme il 15  del mese successivo a quello della prestazione con accredito delle somme su conto corrente bancario/postale, libretto postale, carta di credito o tramite bonifico domiciliato che si può incassare in Posta.

Di quali tutele godono i lavoratori voucher?

Chi esegue prestazioni occasionali con i buoni lavoro, ha diritto all’accredito pensionistico nella gestione separata dell’Inps e viene anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, i lavoratori hanno diritto al riposo giornaliero, pause e riposi settimanali.

Le somme percepite dai lavoratori sono tassate?

No, resta l’esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le imprese possono trasformare i voucher gli attuali dipendenti?
Non è possibile. Se l’impresa intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (o di co.co.co.) con il prestatore, ovvero il rapporto è cessato da meno di sei mesi, l’attuale normativa gli vieta il ricorso ai voucher.

Quali sono le sanzioni applicabili ai nuovi voucher?

Se l’utilizzatore supera i 2.500 euro o le 280 ore di prestazione nell’anno civile, con lo stesso prestatore, è prevista la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Pesanti le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa senza la possibilità di applicare la diffida.

Quali sono le regole per l’agricoltura?
Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse unicamente per le seguenti categorie di lavoratori e a condizione che non risultino iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (otd):
1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs n. 150/2015;
4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Un’altra differenza rispetto alla disciplina generale è che il compenso minimo orario deve essere pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’Inps ha comunicato i seguenti importi (leggermente inferiori rispetto a quanto previsto per gli altri utilizzatori): area 1: 7,57 euro; area 2: 6,94 euro; area 3: 6,52 euro.

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