La Corte di Cassazione interviene sul tema dei benefici concessi alle associazioni aportive dilettantistiche. Nell’ordinanza 10393 del 30 aprile 2018 si determina che per beneficiare delle esenzioni di imposta, non basta alle Asd provare la regolare iscrizione al Coni, ma si deve dimostrare lo svolgimento effettivo dell’attività associativa, del coinvolgimento dei soci e l’assenza di fine di lucro.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento conseguente a una verifica della Guardia di Finanza svolto presso una palestra con piscina qualificatasi come associazione sportiva dilettantistica, a seguito del quale era stata disconosciuta la natura di associazione equiparando l’ente a una società commerciale e recuperando le relative imposte in misura ordinaria. Il provvedimento veniva impugnato e, dopo un appello favorevole all’Asd, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale lamentando un’omessa valutazione degli indizi secondo i quali si trattava in concreto di una società commerciale.
La Suprema Corte ha ricordato che le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche sono conseguenti non solo alla veste giuridica dell’ente ma anche e soprattutto all’effettivo svolgimento di attività non lucrativa. L’Agenzia delle Entrate aveva elencato alcune circostanze dalle quali emergeva la gestione commerciale della attività, in particolare:
a) i verbali di assemblea dei soci e del consiglio direttivo erano identici nel corso degli anni;
b) mancavano le delibere sull’ammissione di nuovi soci, l’accettazione della domanda da parte del Presidente del consiglio direttivo; i regolamenti interni relativi all’attività sportiva; la promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea;
c) i verbali erano sempre firmati dagli stessi due soci, senza alcun dato su eventuali altri presenti;
d) le assemblee erano inadeguatamente convocate;
e) mancava un locale idoneo a ospitare tutti gli associati;
f) non in tutte le comunicazioni era stato utilizzato l’acronimo «Asd», bensì «Club»;
g) non era stato istituito un libro dei soci e uno cassa in formato cartaceo;
h) non venivano organizzate manifestazioni sportive;
i) alcuni soci si erano definiti “clienti” e privi di diritti e doveri connessi all’associazione;
j) per le promozioni, erano applicate tariffe pubblicitarie differenziate;
k) c’era un legame costante per l’esercizio dell’attività sportiva con una srl riconducibile a soggetti operativi nell’associazione.
I giudici di legittimità hanno così rilevato che per beneficiare delle agevolazioni, la contribuente deve dimostrare l’attività non lucrativa effettivamente svolta, non essendo sufficiente la mera affiliazione al Coni.
Ricordiamo quali sono i principali benefici di cui godono le associazioni sportive dilettantistiche in base all’esercizio dell’opzione di cui alla L. 398/1991 qualora svolgano attività sportive dilettantistiche e nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 400.000.
Benefici IRES. Il reddito imponibile ai fini Ires viene determinato applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato viene poi sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires del 24%.
Benefici IVA. L’Iva da pagare viene determinata applicando all’Iva a debito (cioè sull’Iva incassata) le seguenti detrazioni forfettarie:
- 50% sull’Iva incassata per i proventi commerciali generici (come prestazioni di servizi, vendita di biglietti, ecc.) e quindi si versa il 50% dell’Iva incassata;
- 50% sull’Iva incassata per le prestazioni di sponsorizzazione (quindi, si versa il 50% dell’Iva incassata);
- 1/3 sull’Iva incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica (quindi, si versano i 2/3 dell’Iva incassata).
L’imposta, così calcolata, dovrà essere versata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante il Mod. F24 on line. È prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e si è esonerati dal versamento dell’acconto annuale Iva, oltre che dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Semplificazioni contabili. Le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate:
- dalla tenuta delle scritture contabili (ai fini commerciali);
- dall’emissione degli scontrini e/o ricevute fiscali;
- dalla presentazione della dichiarazione Iva e, quindi, della nuova comunicazione trimestrale, introdotta dal D.L. 193/2016, conv. con modif. dalla L. 225/2016.
Occorre, invece, rispettare i seguenti adempimenti:
- numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e le fatture di acquisto e conservarle a norma dell’art. 39, D.P.R. 633/1972 e dell’art. 22, D.P.R. 600/1973;
- redigere ed approvare un apposito rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio:
- obbligo di tenere soltanto il libro soci ed il libro verbali assemblee.
Obbligo tenuta del registro di cui al D.M. 11.2.1997. Tale registro, oltre all’annotazione dei corrispettivi e proventi commerciali, va opportunamente integrato con le seguenti ulteriori annotazioni separate:
- proventi non imponibili di cui all’art. 25, co. 2, L. 133/1999 (ovvero, quelli realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e/o dalle raccolte pubbliche di fondi);
- plusvalenze patrimoniali;
- operazioni Intra-Ue, ex art. 47, D.L. 331/1993.
I corrispettivi conseguiti, riepilogati per mese, vanno registrati nel prospetto di cui al D.M. 11.02.1997 entro il 15 del mese successivo.
Esercizio dell’opzione. L’opzione alla Siae, che viene ritenuta determinante, va effettuata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A/R) da inviare al competente ufficio della Siae entro il 31 dicembre (infatti, secondo l’art. 9, co. 2, D.P.R. 544/1999, l’opzione per l’adozione del regime di cui alla L. 398/1991 deve essere comunicata alla Siae competente in base al domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime agevolativo); essa assume, poi, effetto dall’1 gennaio, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un quinquennio (secondo l’art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544, l’opzione è vincolante per tale periodo).
Pertanto, l’opzione ha, dunque, effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa dovrà poi essere data comunicazione nel Mod. Unico Enc relativo ai redditi del periodo d’imposta precedente (allegando il solo quadro VO della modulistica annuale Iva).
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