La sentenza della Cassazione 9451/2016 di recente emanazione ha stabilito che il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.
Per quanto la sentenza in esame tratti il caso di un professionista, essa espressamente si estende ai piccoli imprenditori, quali ad esempio agenti di commercio, promotori, piccoli commercianti e artigiani, i quali, già in passato, ottennero dalla Cassazione di essere considerati quali “lavoratori autonomi”, da trattare, ai fini Irap, alla stessa stregua dei professionisti.