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La branch exemption è davvero conveniente? Ecco i vantaggi per chi investe all’estero

Il legislatore italiano sta via via introducendo diverse novità per le imprese nostrane che investono all’estero, al fine di renderle più concorrenziali, nello sforzo di avvicinarsi agli altri paesi europei con regimi fiscali più competitivi. Le aziende che intendono competere nel mercato globale sono quindi chiamate a valutare ogni giorno le modalità con cui operare in mercati stranieri.

Con il decreto “Crescita ed Internazionalizzazione delle Imprese” (D.lgs. 147/2015), è stata inserita una delle agevolazioni più significative per le imprese che vogliono investire all’estero, la c.d. “Branch Exemption”. Tale regime opzionale riguarda solo le società di diritto Italiano che hanno stabili organizzazioni oltre confine, garantendo agevolazioni sui profitti e le perdite realizzate dalla branch.

Attraverso l’introduzione dell’art. 168-Ter del Tuir si favorisce quindi la competitività delle imprese italiane che operano con delle branch all’estero. Tale normativa permette di escludere da tassazione in Italia le perdite o gli utili prodotti da tutte le stabili organizzazioni della casa madre italiana presenti all’estero, ad esclusione delle branch presenti in Paesi black list, i cui redditi vengono imputati per trasparenza (modalità prevista dalla normativa Cfc). Il reddito prodotto sarà quindi tassato nello Stato dove è localizzata la branch. Il regime della Branch Exemption va quindi a prevedere una scelta in più rispetto al regime ordinario di tassazione delle stabili organizzazioni. Secondo il regime ordinario, infatti, il risultato, sia positivo che negativo, viene imputato per trasparenza al reddito complessivo della casa madre nello stato di residenza della stessa, con l’eventuale assegnazione del credito per le imposta pagate nello Stato estero ove è localizzata la branch.

L’opzione della Branch Exemption va comunque attentamente valutata, poichè una volta attivata diviene irrevocabile e rimane attiva per tutte le future branch costituite dal soggetto residente. Tale aspetto fa emergere un problema non di poco conto, poiché spesso accade che nei primi anni di attività della stabile organizzazione, salvo casi eccezionali, si affrontino frequentemente costi di startup elevati che portano il più delle volte la branch in perdita. Perdite che però, in caso di attivazione della opzione della Branch Exemption, non potranno più essere trasferite al soggetto residente e quindi non potranno essere utilizzate per diminuire il reddito imponibile della casa madre italiana. Altro aspetto rilevante, come detto, è l’irrevocabilità dell’opzione, quindi per le nuove branch non ci sarà la possibilità di scelta tra le due tipologie di regime, quindi con relativo disagio per chi vorrà pianificare in modo diverso l’investimento della nuova branch.

Cerchiamo di fare più chiarezza circa le novità introdotte dal regime della Branch Exemption nello schema che segue.

 

Soggetti che posso optare per la Branch Exemption Tutte le società di diritto italiano che abbiano delle stabile organizzazioni (branch) all’estero non localizzate in paesi balck list
Durata opzione Irrevocabile
Quando è possibile esercitare l’opzione L’opzione si esercita al momento della costituzione della stabile organizzazione ed ha effetto dal medesimo periodo d’imposta. L’opzione diventa vincolante per eventuali altre future stabili organizzazioni
Vantaggi Gli utili della branch non vengono tassati in Italia
Svantaggi Le perdite d’esercizio della branch non potranno essere utilizzate per portare a diminuzione il reddito imponibile della casa madre italiana

 

L’introduzione di un nuovo regime porta quasi sempre con sé una fase transitoria complicata. Per le stabili organizzazioni già esistenti si prevede che l’opzione in argomento possa essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. Questo significa che c’è tempo per le società che hanno delle stabili organizzazioni già esistenti all’estero di optare per la Branch Exemption fino al 2018.

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