Auto in benefit al dipendente
Se il veicolo dell’impresa o del professionista è concesso in uso promiscuo a un lavoratore dipendente per oltre la metà del periodo di imposta (ovvero per oltre la metà del periodo di possesso, se l’auto è stata posseduta per meno di 365 giorni), tutte le spese sostenute sono deducibili al 70% e non vi sono limiti di costo dell’auto. La concessione in uso dell’auto deve risultare dalla documentazione aziendale e il benefit deve evidentemente essere incluso nella busta paga per l’assoggettamento a Irpef e contributi.
Auto non assegnate
Per le auto non assegnate (tranne il caso dei beni strumentali e di quelli degli agenti e rappresentanti), la deduzione fiscale ammessa scende drasticamente al 20% (80% da recuperare a tassazione) e scatta, inoltre, un tetto di 18.076 euro per ammortamenti e leasing. In pratica, per il calcolo della quota deducibile bisogna procedere nel seguente modo: se il costo è inferiore o uguale a 18.076 euro, il canone deducibile è semplicemente il 20% di quello di competenza. Se invece il costo è superiore a 18.076 euro, il canone deducibile si calcola moltiplicando il canone iscritto in bilancio per il rapporto tra 18.076 e il costo dell’auto, e ragguagliando il risultato al 20 per cento. I costi connessi all’utilizzo dell’auto si recuperano sempre al 20%.
Agenti e rappresentanti
Le deduzione è invece sempre all’80% (con un costo dell’auto fiscalmente rilevante di euro 25.823, in luogo di 18.076) per agenti e rappresentanti, anche per i costi connessi all’utilizzo.
Leasing senza durata minima
Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 non è più prevista alcuna durata minima quale condizione per la deduzione dei canoni, ma solo un periodo minimo di imputazione temporale. Per le autovetture, il periodo minimo di deduzione dei canoni è pari a 48 mesi (intero periodo di ammortamento). Per le auto assegnate in benefit a dipendenti per oltre la metà dell’esercizio, invece, il periodo minimo di deduzione è quello ordinario. Pertanto:
- contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013: 32 mesi (pari a 48 : 3 x 2);
- contratti stipulati dal 1° gennaio 2014: 24 mesi (pari a 48 : 2).
Come comportarsi per i calcoli di Unico 2015?
Nel calcolo delle imposte 2014, in presenza di contratti di leasing di autovetture stipulati dal 29 aprile 2012, in corso nell’esercizio 2014, che hanno durata inferiore ai 48 mesi (supponiamo coincidente con i 32 mesi di periodo minimo fiscale), l’importo dei canoni deducibili in base al tempo dovrà essere quantificato in funzione dell’utilizzo del veicolo. Se nell’esercizio 2014 il veicolo è stato utilizzato da dipendenti in benefit per oltre 183 giorni, il canone imputato a conto economico (che riflette la durata minima fiscale) sarà interamente rilevante fiscalmente, dovendo poi essere recuperato a tassazione per il 30% del suo ammontare. Se invece l’auto non è stata assegnata, si dovrà procedere a una duplice ripresa a tassazione:
- variazione temporanea pari alla rideterminazione del canone su base 48 mesi: quantificare il canone pari al periodo minimo fiscale (canone mensile x 32 : 48) e recuperare a tassazione l’eccedenza, che sarà poi dedotta negli esercizi successivi al termine del leasing;
- variazione definitiva applicando al canone rideterminato come sopra la percentuale di indeducibilità dell’80% (oltre all’eventuale esubero rispetto al valore fiscale commisurato a 18.076 euro).
Riassumendo
Il benefit auto guida la deduzione dei costi da parte di imprese e professionisti. Se il veicolo assegnato in uso promiscuo per oltre la metà dell’anno, la deduzione è al 70%, mentre in caso contrario si scende al 20 per cento. Per agenti e rappresentanti, quota deducibile ferma all’80 per cento. Attenzione anche ai limiti di costo dell’auto per ammortamenti e leasing.
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