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Ai dipendenti esteri trattamento retributivo non inferiore a quello del Paese ospitante.

La direttiva 96/71 – secondo la Corte di Giustizia Europea – stabilisce l’adeguamento delle condizioni di lavoro per i dipendenti di aziende straniere che operano in uno Stato membro dell’Unione europea in regime di distacco internazionale. Questi devono ricevere un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei Paesi ospitanti.

Sempre secondo la direttiva, in caso di distacco transnazionale (concetto che include anche le prestazioni rese per l’esecuzione di contratti di appalto e somministrazione), ai lavoratori stranieri devono essere applicate le tariffe minime salariali e le condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla normativa legislativa o contrattuale dello Stato membro ospitante.

Il caso, portato avanti alla Corte di Giustizia, riguarda l’applicazione di tale principio nei confronti di una società polacca, che ha assunto, in Polonia e secondo il diritto polacco, 186 lavoratori, e poi li ha distaccati presso la sua succursale finlandese per l’esecuzione di alcuni lavori di elettrificazione.

Questa società non ha erogato nei confronti dei lavoratori distaccati alcuni trattamenti retributivi minimi fissati dalla contrattazione collettiva finlandese, che avevano carattere più favorevole rispetto a quelli previsti dalla normativa di origine su molti aspetti (classificazione dei lavoratori, determinazione della retribuzione su base oraria o a cottimo, gratifica per ferie, indennità giornaliera, indennità per il tragitto, assunzione dei costi di alloggio).

La Corte ha ritenuto doveroso il riconoscimento nei confronti dei lavoratori polacchi delle tariffe retributive previste dalla normativa collettiva finlandese, dell’indennità giornaliera destinata a compensare i disagi dovuti al distacco, dell’indennità per il tempo del tragitto giornaliero e della gratifica per ferie. Viene escluso, invece, l’obbligo di pagare i costi relativi all’alloggio dei lavoratori e dei buoni pasto, in quanto questi non sono considerati elementi del salario minimo.