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Agriturismo: deve prevalere l’attività agricola sull’ospitalità.

La Cassazione ha confermato che chi fa agriturismo deve essere principalmente un imprenditore agricolo e l’attività di ricezione e di ospitalità non può prevalere sul suo “core business”. In base a questo principio, la Cassazione (sentenza 16685) ha quindi respinto un ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che aveva dato partita vinta all’Inps che reclamava da un imprenditore agricolo i contributi previsti per i commercianti. Nel caso in questione, la decisione della Corte di appello si era fondata su diverse considerazioni: il quantitativo di merce acquistata da terzi per l’attività di agriturismo era superiore a quello della merce prodotta dall’azienda agricola, il lavoro svolto dalla ricorrente nell’azienda agricola era minore rispetto a quello prestato dai familiari e da terzi, il reddito dell’attività di ristorazione era maggiore di quello ricavato con il fondo e anche il tempo dedicato agli ospiti era superava quello riservato alla campagna.
Tali elementi, nel caso discusso dalla Cassazione, hanno mostrato un’organizzazione non in linea né con la legge 730 del 1985 né con il Dlgs 228 del 2001, norme in base alle quali l’imprenditore agricolo può utilizzare l’azienda per fare agriturismo a patto che si tratti di un uso connesso. Via libera dunque all’ospitalità stagionale anche in spazi aperti e destinati alla sosta dei campeggiatori, alla fornitura per la consumazione sul posto di pasti e bevande, alcolici e superalcolici compresi, purché prevalentemente di propria produzione. La Cassazione ricorda che sono considerate “fatti in casa” cibi e bibite prodotti e lavorati nell’azienda agricola, oltre a quelli ricavati da materie prime anche attraverso lavorazioni esterne. E siccome non di solo pane vive l’uomo l’imprenditore agricolo può anche organizzare attività ricreative o culturali. Il tutto è in armonia con la legge e «non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati», se il terreno viene utilizzato soprattutto per l’allevamento del bestiame e la coltivazione.
Le cose cambiano quando accogliere ospiti e “sfamarli” diventa la maggiore fonte di reddito e, come nel caso esaminato, si assume personale anche esterno alla famiglia e si fa una sostanziosa spesa al supermercato anziché scendere in campo. Inutile per la ricorrente è stato il tentativo di  invocare leggi regionali più favorevoli.
Infatti, le singole leggi regionali si devono muovere all’interno della cornice fornita dalle norme statali e dal codice civile che, con l’articolo 2135, detta la nozione di imprenditore agricolo, status necessario per “aprire” il proprio fondo ai turisti. Se così non fosse – conclude la Suprema corte – la definizione di rapporto di connessione tra le due attività potrebbe cambiare secondo la latitudine, generando una disparità di trattamenti partendo da identici dati aziendali, riguardo ad esempio alla percentuale dei prodotti propri utilizzati o alla proporzione fra alimenti locali ed esterni.

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