Il tema delle transazioni commerciali all’interno dei gruppi societari è sempre al centro del dibattito fiscale, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione che ha incluso nella disciplina del trasferimento anche i finanziamenti infruttiferi infragruppo.
Sul piano normativo, l’articolo 110 comma 7 del Tuir, al fine di evitare il trasferimento di utili da un’impresa residente a una non residente all’interno dei gruppi multinazionali, dispone che le operazioni tra le imprese devono essere poste in essere al valore normale.
Cosa si intende per valore normale?
Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo o nel luogo più prossimi. Pertanto, per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Invece, per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Tale normativa riguarda, come detto, le transazioni tra imprese laddove vi sia un rapporto di controllo, che si manifesta in ogni ipotesi in cui vi sia il potere di una delle parti di incidere sulla volontà dell’altra. Oltre che nell’ambito dell’Ires, l’art. 1, c. 281 L. 27.12.2013, n. 147 ha disposto che tale disciplina deve intendersi applicabile alla determinazione dell’Irap.
Pertanto, secondo la disciplina applicabile del transfer price i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa o ne sono controllate, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
È previsto che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, si applichi una sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta o della differenza del credito. Tuttavia, tale sanzione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Infatti, l’art. 26 D.L. 78/2010 ha previsto una sorta di immunità dalle sanzioni derivanti dall’errata applicazione della disciplina, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. In particolare, la documentazione idonea è costituita da un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione Nazionale, che riporta le informazioni relative all’impresa residente. Tale documentazione consente il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Le aziende in possesso di tale documentazione, che consente di eliminare il rischio di sanzioni molto onerose, devono comunicare il possesso della documentazione predisposta, al fine di consentire all’amministrazione fiscale di procedere a una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, in sede di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Di contro, in assenza di detta comunicazione da inserire nel Modello Unico non è possibile beneficiare dell’esonero dalle sanzioni, in ogni caso la documentazione predisposta può essere utilizzata per dimostrare la congruità dei prezzi di trasferimento in fase di verifica.
Le società italiane che hanno rapporti di controllo o sono controllate da società estere sono chiamate a gestire con attenzione le operazioni infragruppo, al fine di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa tributaria.
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