Le aziende italiane che intendono investire all’estero si trovano di fronte preliminarmente ad una valutazione sulla scelta dello strumento di investimento. I due principali strumenti che un’impresa può utilizzare in via autonoma sono la stabile organizzazione o la partecipazione ad una società locale.
La stabile organizzazione (S.O.) è uno strumento flessibile, privo di condizionamenti dovuti ai sistemi societari delle diverse nazioni e fiscalmente più vantaggioso in caso di opzione per la branch exemption. La S.O. non possiede però autonomia patrimoniale e può presentare difficoltà gestionali nel recepimento contabile da parte della casa madre.
La partecipazione diretta è invece lo strumento più tradizionale, patrimonialmente più sicuro ed è fiscalmente più chiara la divisione delle basi imponibili. Tuttavia, la partecipazione diretta può ingenerare rischi fiscali di esterovestizione e può trovare dei limiti alla libertà di impresa nelle normative locali, qualora queste impongano la necessità di un socio locale.
Vediamo ora più nel dettaglio le principali caratteristiche dei due modelli di investimento.
In tema di controllo diretto della casa madre e gestione amministrativa, la S.O. è da considerarsi come propaggine territoriale della parent company, potendone subire l’influenza senza rischiare di vedersi contestare alcunché dalle Autorità Fiscali locali. Tuttavia, il rischio è quello che la S.O. venga costituita per la gestione diretta di affari per il solo interesse della casa madre.
La S.O. è una sede secondaria con rappresentanza e, come tale, ha una propria struttura e contabilità che confluisce nel bilancio della casa madre. Ciò comporta un controllo diretto amministrativo, contabile e finanziario da parte della casa madre, ma allo stesso tempo un appesantimento della sua gestione amministrativa.
La S.O. non ha autonomia patrimoniale perfetta, pertanto oltre il fondo di dotazione, una sorta di capitale di funzionamento di cui è dotata, per le sue obbligazioni risponderà la casa madre con il proprio patrimonio.
Nell’ipotesi di partecipazione estera, si parla di un soggetto (la società estera) separato giuridicamente ed amministrativamente dalla casa madre, ove il bilancio può essere consolidato con quello della casa madre.
Quanto più forte sarà l’intervento diretto della casa madre nelle scelte operative della società estera, tanto più alto sarà il rischio di contestazioni di presenza della stessa nel territorio dello Stato, ovvero stabile organizzazione occulta presso la partecipata o in extrema ratio esterovestizione.
La società estera ha autonomia patrimoniale perfetta. Resta salvo il dettato sulla direzione e coordinamento e sulla responsabilità delle decisioni prese in danno dei soci di minoranza (art. 2497 C.C.). In tema di costituzione della società estera, vanno verificati i limiti alla libertà di impresa delle normative locali, le regole sul capitale della società e l’utilizzo.
Da un punto di vista fiscale?
La S.O. ha un proprio conto economico e stato patrimoniale. Ha una sua soggettività fiscale ed è considerata un soggetto indipendente dalla casa madre, tuttavia gli strumenti per evitare la doppia tassazione non sono sempre efficaci.
Il reddito della S.O. può essere imputato per trasparenza in capo alla casa madre, oppure può essere oggetto di esenzione e quindi scontare le imposte solo nel Paese di stabilimento. I trasferimenti da branch a casa madre possono subire una ritenuta in uscita dal Paese ove risiede la Stabile.
Le operazioni tra casa madre e stabile organizzazione, pur essendo i due soggetti riconducibili ad un’unica entità soggettiva, devono rispettare i criteri del Transfer Price Policy e pertanto devono trovare la stessa attuazione che avrebbero le operazioni tra parti indipendenti.
In caso di a società partecipata, questa è soggetta solo alla normativa vigente nel Paese di stabilimento e il reddito ad essa imputabile è qui tassato, il rischio in questo caso è quella di doppia tassazione per effetto delle ritenute in uscita in caso di incapienza.
La società che realizza utili li distribuisce sotto forma di dividendi, ovviamente previa approvazione assembleare. Gli utili sono tassati in capo alla casa madre al momento della percezione se si tratta di dividendi provenienti da Paese non Black list. Gli stessi sono tassati solo per il 5% dell’importo distribuito con il riconoscimento dell’eventuale credito per le ritenute in uscita. Qualora si tratti di dividenti cd. Madre-figlia intracomunitari non vi sono ritenute .
In tema di prezzi di trasferimento, le parti sono considerate entità indipendenti e separate., pertanto si applica la TP Policy.
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