Secondo l’art 25 del D.L. 179/2012 le start-up innovative sono nuove imprese che svolgono attività di sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
In favore delle start-up innovative il legislatore ha previsto un’ampia gamma di agevolazioni che include alleggerimenti burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al registro delle imprese, gestione societaria flessibile, disciplina del lavoro tagliata su misura, facilitazioni nell’accesso al credito bancario, percorsi di semplificazione all’internazionalizzazione e incentivi fiscali.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro riservata alle start-up innovative.
Proprio in questo ambito sono al debutto interessanti novità che semplificheranno la costituzione delle start-up attraverso la sottoscrizione digitale senza obbligo di intervento notarile.
È infatti pronto l’apparato normativo che permetterà la costituzione di società start-up innovative nella forma della S.r.l non semplificata mediante la sottoscrizione digitale di una modulistica standard (elettronica) senza l’intervento del notaio.
La sottoscrizione digitale di cui si potrà usufruire trova fonte normativa nell’art. 4, comma 10-bis, del Decreto legge 3/2015 convertito in legge 33/2015.
Tale nuova modalità permetterà al socio o ai soci delle start-up innovative di poter essere costituite, oltre che con il tradizionale atto pubblico, anche con scrittura privata elettronica firmata digitalmente da tutti i soci che comporranno la compagine sociale. Questa semplificazione permetterà un importante risparmio di costi a favore degli startupper, che potranno quindi gestire la fase della costituzione della propria srl start-up innovativa in piena autonomia o con l’ausilio di un commercialista.
Completato l’iter di sottoscrizione sarà necessario presentare il documento informatico per l’iscrizione al Registro delle imprese competente per territorio; in aggiunta alla presentazione della domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dedicata alle società start-up innovative.
Una volta avvenuta la presentazione, il Registro delle imprese effettuerà le sue verifiche e procederà all’iscrizione nei termini prestabiliti della start-up innovativa apponendo la dicitura “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10-bis del Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3”.
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