La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha stravolto il modo di pensare e di agire delle imprese, molte delle quali si trovano a fine esercizio con perdite in formazione da dover gestire, correndo il rischio di veder ridotto o addirittura azzerato il proprio capitale sociale.
Per questo motivo, per far fronte alle esigenze della società, è divenuto molto frequente che l’apporto di capitali da parte dei soci, sotto forma di prestito, diventi oggetto di rinuncia alla restituzione, costituendo quindi riserva patrimoniale.
Su questo tema, in ambito fiscale, il Dlgs 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto diverse novità all’art.88 del Tuir, in particolare:
– modificando il comma 4, ovvero definendo in modo preciso che “i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società (omissis) dai propri soci” non sono da considerarsi sopravvenienze attive;
– introducendo il comma 4-bis che valuta in modo completamente diverso la rinuncia ai crediti da parte dei soci. Infatti, il nuovo comma specifica che «si considera sopravvenienza attiva la parte di rinuncia al credito che eccede il relativo valore fiscale». Da ciò ne deriva che la parte del credito a cui si rinuncia, eccedente il valore fiscale, sarà soggetta a tassazione in quanto sopravvenienza attiva.
L’introduzione di questo nuovo comma, richiede per le rinunce ai crediti da parte dei soci un’attenzione maggiore. Tali rinunce infatti, dovranno d’ora in avanti riportare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta il valore fiscalmente riconosciuto del credito e l’oggetto della rinuncia. In mancanza di una corretta documentazione, la società partecipata dovrà considerare il valore fiscale del credito pari a zero e quindi sarà costretta a tassare l’apporto del socio per l’intero importo.
La normativa fiscale in vigore sino al 31/12/2015 prevedeva invece un diverso approccio, poiché nel momento in cui il socio rinunciava ai crediti vantanti nei confronti della partecipata, l’intero importo non era mai soggetto a tassazione.
La nuova normativa ha come punto fondamentale la comunicazione da parte del soggetto che effettua la rinuncia del credito. Nella tabella di seguito elenchiamo i principali aspetti e adempimenti in capo a chi effettua la rinuncia alla restituzione del proprio credito.
Soggetti coinvolti | Soci e società partecipata |
Entrata in vigore delle novità | Dal 1° gennaio 2016 |
Adempimenti | Il socio, all’atto della rinuncia, se vuole evitare che la rinuncia del credito sia interamente tassata deve consegnare alla società partecipata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui comunica il valore fiscale del credito. |
Riferimento normativo | Art. 88 comma 4 e 4-bis del Tuir |
Sul fronte contabile, l’OIC – nella rielaborazione del principio contabile n. 28 – ha aggiunto e precisato che la rinuncia di qualunque credito da parte del socio deve essere trattata alla stregua di un apporto di patrimonio, trasformando così il debito della società in una posta del patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.
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