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Il patrimonio del debitore e le esecuzioni: il nuovo 2929 bis codice civile.

L’art. 12, del decreto legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, ha introdotto una nuova disposizione nel codice civile che si pone in totale rottura con il consolidato principio della responsabilità patrimoniale del debitore il quale, ai sensi dell’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Tale novità si è certamente resa necessaria perché negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di tutti quegli atti dispositivi del debitore volti a sottrarre alla garanzia del creditore beni di sua appartenenza. Dimostrazione di ciò è la costituzione del c.d. fondo patrimoniale. Quest’ultimo, nato per la tutela dei bisogni della famiglia, è stato in realtà frequentemente utilizzato con lo scopo fraudolento del debitore di spogliarsi dei beni di sua proprietà affinché questi non fossero aggredibili da azioni esecutive dei creditori.

Cosa accadeva in passato. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 2929 bis c.c., il creditore che intendeva agire in via esecutiva sui beni di cui il debitore si era fittiziamente spogliato doveva promuovere un’azione ordinaria di cognizione, la c.d. azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nella quale il creditore aveva l’onere di provare una serie di elementi tali da far dichiarare le azioni di spoglio inefficaci nei suoi confronti. Solo con il passaggio in giudicato della sentenza, e, quindi, quando sono spirati tutti i termini di impugnazione, il creditore poteva agire in via esecutiva.

La modifica introdotta con l’art. 2929 bis del codice civile si pone in totale rottura con la precedente impostazione.

Cosa accade oggi. Il creditore munito di titolo esecutivo, che sia pregiudicato da un atto di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito posto in essere dal debitore, che abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, in presenza di determinati presupposti,  può procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto la sentenza dichiarativa di inefficacia.

Come risulta evidente, la norma in questione, da un lato, si pone in rapporto di rottura con la regola dettata dall’art. 2740 c.c. in quanto, per effetto della novella legislativa, il debitore non risponde delle sue obbligazioni solo con il suo patrimonio ma anche con il patrimonio che risulti formalmente intestato a terzi e che sia giunto a questi a titolo gratuito. Il debitore e il terzo potranno, eventualmente, far valere le proprie ragioni mediante le opposizioni esecitive.

Altro elemento di rottura è invece certamente rappresentato dal fatto che il creditore, in presenza dei presupposti di legge, possa agire in via esecutiva senza aver preventivamente ottenuto una sentenza a sé favorevole dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore, con evidente risparmio di tempo.

E’ pertanto di solare evidenza che tale novità normativa sia stata introdotta dal legislatore allo scopo di arginare una prassi assai diffusa di utilizzo delle disposizioni normative in frode ai creditori.

Pertanto, maggiore attenzione deve essere posta da coloro che intendono sottoporre i propri beni a vincolo di indisponibilità o che intendono cederli gratuitamente poiché tali azioni, ove poste in essere allo scopo di ledere la garanzia patrimoniale del debitore, possono essere oggi più agevolmente scalzate e annullate.

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