A norma dell’art. 1, legge 15 luglio 1966, n. 604, “nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici (…), il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. o per giustificato motivo”. Il “giustificato motivo” di licenziamento, di cui alla legge n. 604/1966, può dipendere da ragioni di carattere soggettivo, collegate alla condotta del dipendente (giustificato motivo soggettivo) o da situazioni oggettive, che prescindono dalla colpevolezza del lavoratore (giustificato motivo oggettivo).
A norma dell’art. 3 della legge n. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel “licenziamento (…) determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Si badi che la norma non fa alcun riferimento al “caso di riduzione di personale” e, pertanto, tale fattispecie deve essere ricompresa nella più generale categoria delle “ragioni inerenti all’attività produttiva”.
Quando si opera un licenziamento individuale, è onere del datore di lavoro provare:
- la sussistenza in concreto delle ragioni di carattere produttivo-organizzativo addotte;
- il nesso causale tra il motivo e il recesso; le ragioni devono, cioè, individualizzarsi in relazione ad uno o più lavoratori, la cui attività deve essere da esse direttamente investita;
- l’impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili.
La legge non prescrive alcun termine da rispettare in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni, a seguito di licenziamento individuale, tuttavia, la prevalente giurisprudenza, si è orientata nel senso di considerare illegittimo il licenziamento, per insussistenza di giustificato motivo oggettivo, laddove il dipendente licenziato venisse immediatamente sostituito con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni.
Ancora la giurisprudenza di legittimità, ammette come prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il fatto che dopo il licenziamento del lavoratore sia trascorso un congruo periodo senza che si sia proceduto a nuove assunzioni nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati.
Si precisa che tale dimostrazione deve concernere tutte le sedi dell’attività aziendale, essendo sufficiente la limitazione alla sede cui erano addetti i lavoratori licenziati solo nell’ipotesi di preliminare rifiuto dei medesimi a trasferirsi altrove.
Dal momento che anche la giurisprudenza tace sul tempo minimo che deve intercorrere tra la data di licenziamento del lavoratore e quella della nuova assunzione di altri lavoratori, per le medesime mansioni, si sconsiglia di provvedere ad una riassunzione immediata, ritenendosi più opportuno attendere un congruo periodo.
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