La comunione di un bene, ossia la presenza di più soggetti che sul medesimo vantano un diritto reale di godimento, quale è quello di proprietà, può essere di vario genere (volontaria, incidentale o forzosa) e, in base alla sua natura, il codice civile prevede una diversa disciplina.
Il diritto di prelazione previsto dal codice civile, secondo cui il coerede che vuole alienare la quota a un estraneo deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi i quali hanno il diritto di prelazione (art. 732 c.c.), è specificamente dettato in materia di comunione ereditaria e prende il nome di retratto successorio.
Nulla è invece previsto per la comunione ordinaria (art. 1100 ss. c.c.) e, nemmeno il richiamo disposto dall’art. 1116 alle norme della comunione ereditaria, può giustificare la compressione del diritto del comunista di disporre liberamente della propria quota poiché la comunione ereditaria presenta una struttura ontologicamente differente rispetto a quella ordinaria .
Può tuttavia accadere che, per il mancato esercizio della prelazione da parte degli altri coeredi, un soggetto terzo divenga proprietario di una quota indivisa del bene. Ci si deve quindi domandare se il suo ingresso trasformi la comunione in ordinaria, con conseguente perdita della possibilità del diritto di prelazione da parte dei coeredi per le future cessioni delle quote.
Tuttavia, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito sul punto, la circostanza che qualcuno dei coeredi ha ceduto ad un estraneo la propria quota non vale a trasformare la comunione ereditaria in comunione ordinaria. Tale passaggio è possibile solo a seguito della divisione e, pertanto, solo tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali di eredità in diritti di proprietà individuali sui singoli beni.
Quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi, per effetto della cessione della quota a terzi, non ne modifica la natura e non fa venir meno il diritto di prelazione a favore dei coeredi previsto dall’art. 732 c.c. Invece, la comunione residuale, a seguito della operazioni divisionali dirette a eliminare la maggior parte delle componenti dell’asse ereditario, si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del diritto di prelazione di cui all’art. 732 c.c.
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