Nel 2015 la voluntary disclosure ha portato nelle casse dell’erario un gettito inaspettato di circa 3,8 miliardi di euro con 129.000 istanze inviate. Un risultato sopra ogni rosea aspettativa. Da qui probabilmente l’idea di ripetere l’operazione, che ritorna a prendere forma con l’emanazione del D.L. 193/2016 a cui si deve l’introduzione della voluntary disclosure bis.
Prima di addentrarci sulle novità della voluntary bis facciamo un piccolo riassunto su cosa è la voluntary disclosure, o collaborazione volontaria. Introdotta con la Legge 186/2014, viene considerata uno strumento per la lotta all’evasione fiscale, che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione, autodenunciandosi allo Stato e dichiarando i propri patrimoni detenuti all’estero e non dichiarati. Con questa procedura il contribuente è obbligato a pagare le imposte dovute, usufruendo però di uno sconto sulle sanzioni e sulla mora ed evitando di incorrere nel reato di autoriciclaggio. Questa è sinteticamente la voluntary disclosure, adesso vediamo alcune delle novità della nuova voluntary.
La prima “novità” – anche se scontata – riguarda il perimetro dei potenziali beneficiari: i soggetti che hanno aderito alla prima voluntary per patrimoni detenuti all’estero possono accedere alla voluntary bis limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute in Italia. Allo stesso modo viene concessa la possibilità di accedere alla nuova voluntary per attività oltre confine a coloro che si sono avvalsi della collaborazione volontaria lo scorso anno limitatamente al perimentro nazionale. Dettaglio piccolo ma molto rilevante poichè in questo modo vengono esclusi dalla nuova collaborazione coloro che lo scorso anno hanno dichiarato somme parziali della stessa natura (ad esempio patrimoni esteri) e che pensavano di poter chiudere quest’anno i conti con il fisco.
I soggetti interessati alla nuova misura sono quindi i contribuenti che, direttamente o indirettamente, detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero alla data del 30 settembre 2016 e che non hanno provveduto a dichiararli. Più precisamente persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust nonché gli altri soggetti assimilati residenti in Italia che hanno l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW degli investimenti effettuati e delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.
Altra novità di rilievo, rispetto alla precedente versione, sta nel fatto che il contribuente può autoliquidare in maniera autonoma le imposte, sanzioni e interessi relativi alle attività detenute all’estero; potrà quindi (tramite ovviamente l’aiuto di un professionista) calcolare le imposte che avrebbe dovuto versare negli anni dal 2010 (2006 in caso di Paesi black list) al 2015, le sanzioni e gli interessi ed effettuare il versamento entro il 30 settembre 2017. Con questa opzione il contribuente si garantirà le medesime sanzioni della prima voluntary, cioè il 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute, Ivie e Ivafe, e la metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze estere.
In alternativa, si potrà non autoliquidare e quindi aspettare l’invito a comparire da parte dell’Agenzie delle Entrate, in questo caso le sanzioni saranno pari rispettivamente all’85% per le violazioni da RW e al 60% per l’omessa indicazione dei redditi. Ovviamente la scelta più conveniente da parte del contribuente sarà quella dell’autoliquidazione, pur consapevoli che se da un successivo controllo dovesse emergere un versamento insufficiente, verrà applicata una sanzione addizionale del 3% o del 10%.
Le tempistiche. Il termine per l’invio delle domande di voluntary bis al fine di regolarizzare le violazioni commesse si chiuderà il 31 luglio 2017. Tali domande andranno integrate con documenti e informazioni entro il 30 settembre 2017. I contribuenti potranno versare quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 o suddividere l’importo in tre rate mensili con l’obbligo di versare la prima rata entro il 30 settembre 2017.
Si segnala infine che la voluntary bis non prevede il pagamento di un forfait del 35% sui contanti e gli altri beni contenuti nelle cassette di sicurezza e non dichiarati al Fisco.
Nel più ampio disegno della lotta all’evasione internazionale, il D.L. 193/2016 ha introdotto l’obbligo per i comuni di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei cittadini richiedenti il trasferimento della residenza all’estero.
Queste sono alcune delle novità introdotte con la nuova voluntary, dalla cui introduzione lo Stato prevede di incassare 1.6 miliardi di euro coinvolgendo circa 27.000 contribuenti.
Nei prossimi interventi affronteremo altri aspetti della disciplina della nuova voluntary disclosure; seguici per restare sempre aggiornato o contattaci senza impegno per un appuntamento riservato con i nostri professionisti.
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