Con la conversione in legge del Dl 193/2016 la voluntary disclosure bis entra pienamente in vigore, introducendo la possibilità agli interessati di accedere fin da subito alla regolarizzazione.
La nuova voluntary porta con sé diverse novità che riguardano il quadro RW e apre diversi scenari anche per gli aderenti alla prima disclosure. Ad esempio, i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale omettendo il quadro RW in dichiarazione, non possono essere sanzionati se aderiscono entro 60 giorni dalla conversione del Dl 193/2016 alla voluntary bis. Al tempo stesso diventa opportuno valutare se combinare la collaborazione volontaria con un’integrativa RW da inviarsi entro il 29 dicembre, riducendo così al minimo le sanzioni riferite ad Unico 2016.
Un’altra novità riguarda i soggetti che possono avvalersi della voluntary bis. Come già anticipato in altro intervento, i contribuenti che hanno usufruito della voluntary 2015 potranno accedere alla nuova collaborazione anche se in modo limitato. Di fatto tali soggetti – se hanno optato la scorsa edizione per la voluntary nazionale – potranno accedere alla nuova procedura solamente per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, viceversa i soggetti che hanno optato nel 2015 per la procedura di regolarizzazione in ambito internazionale, possono ora regolarizzare solamente i capitali detenuti in Italia e mai dichiarati.
Un’ulteriore novità della voluntary bis riguarda l’emersione del contante e dei valori al portatore, poiché il legislatore si è posto l’obiettivo di incentivare l’emersione dell’enorme massa di contante contenuta in circa un milione di cassette di sicurezza, già note al fisco, in aggiunta a quel contante ancora nascosto “sotto i materassi”. Nella nuova procedura di collaborazione il legislatore è partito da una presunzione importante, cioè quella che il denaro contante e i valori bollati derivino da redditi conseguiti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.
E’ già possibile aderire alla voluntary bis? Certamente, chi volesse può già iniziare la procedura di collaborazione utilizzando il vecchio modello finché non sarà approvato il nuovo modello da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli importi andranno versati entro il 30.9.2017.
La nuova voluntary è improntata sull’autoliquidazione del calcolo delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni), procedura che agevolerà il contribuente rispetto a possibili cause ostative. Tuttavia l’autoliquidazione obbligherà ogni contribuente a farsi affiancare da professionisti esperti, al fine di evitare il rischio di errori nel calcolo. Con l’autoliquidazione si avrà la riduzione delle sanzioni, ottenendo un trattamento identico a quello della precedente voluntary, ovvero:
- riduzione di 1/4 del minimo edittale per le violazioni relative alle imposte;
- riduzione della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Inoltre, in base alle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015, si potranno applicare sanzioni ridotte per le dichiarazioni infedeli.
L’autoliquidazione non è la sola opzione percorribile. In mancanza di calcoli ‘fai da te’ da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate, tramite invito al contraddittorio, provvederà a calcolare tutte le annualità e le violazioni relative alla procedura. In questa ipotesi, il soggetto che vorrà affidarsi all’Agenzia delle Entrate – anzichè provvedere all’autoliquidazione – potrà usufruire dell’85% del minimo edittale per le violazioni da RW e del 60% per l’omessa indicazione di redditi (o dell’85% per i redditi detenuti in Paesi Black list). Pertanto, i contribuenti che decidono di autoliquidare imposte, interessi e sanzioni otterranno un risparmio di somme dovute rispetto a coloro che si avvarranno dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
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